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oma, 16 maggio 2016

 

Circolare n. 83/2016

 

Oggetto: Lavoro – Tributi – Detassazione dei premi di risultato – Modalità attuative - D.M. 25.3.2016, pubblicato il 16.5.2016 sul sito web del Min. Lavoro.

 

Come è noto, la legge di stabilità 2016 (art. 1, commi da 182 a 190 della legge n. 208/2015) da un lato, ha ripristinato da quest’anno, rendendola strutturale, la detassazione dei premi di risultato corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) e, dall’altro lato, ha eliminato per il 2016 la decontribuzione INPS sugli stessi premi a favore dei datori di lavoro.

La misura del beneficio ricalca sostanzialmente quella in vigore fino al 2014, consistendo nell’applicazione sulle somme in questione di un’imposta agevolata al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) applicabile, entro il limite complessivo di 2 mila euro lordi annui per ciascun beneficiario (in precedenza 3 mila euro), ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito imponibile annuo non superiore a 50 mila euro (in precedenza 40 mila euro). Rispetto al passato sono stati resi più stringenti i criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività alla base dei premi di risultato. Tali criteri infatti, come espressamente precisato dal decreto attuativo (pubblicato con efficacia legale sul sito web del Ministero del Lavoro anziché sulla Gazzetta Ufficiale), devono essere previsti negli accordi collettivi in modo tale che il raggiungimento degli incrementi di produttività sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.

 

Si evidenziano gli aspetti principali della detassazione.

 

Somme detassabili – Sono detassabili le somme di ammontare variabile erogate a titolo di premi di risultato, anche sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Gli indici per misurare la produttività possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.

Si precisa che sono detassabili le somme erogate dal 2016 in poi anche se riferite a risultati aziendali relativi al 2015, purché siano rispettati tutte le condizioni previste dalle nuove disposizioni.

 

Coinvolgimento dei lavoratori – Ferma restando la soglia dei 50 mila euro di reddito imponibile annuo, il limite complessivo di 2 mila euro annui per ciascun beneficiario assoggettabile all’imposta agevolata può essere elevato fino a 2.500 euro se l’accordo collettivo sul premio di risultato preveda strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori da parte dell’azienda nell’organizzazione del lavoro finalizzati al miglioramento e all’innovazione di sistemi di produzione (ad esempio la costituzione di gruppi di lavoro o di strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire).

 

Deposito dei contratti collettivi - Come sempre l’agevolazione è subordinata al deposito in via telematica degli accordi collettivi alla competente Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione; gli accordi devono essere corredati da un’autodichiarazione dell’azienda di conformità dell’accordo stesso alle disposizioni in esame, redatta secondo il modello disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it); qualora le erogazioni si riferiscano a premi di risultato relativi al 2015 il deposito dell’accordo, se non ancora effettuato, dovrà avvenire entro il 15 giugno p.v..

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 6/2016 e 108/2014

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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