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oma, 16 maggio 2016
Circolare n. 83/2016
Oggetto: Lavoro – Tributi – Detassazione dei
premi di risultato – Modalità attuative - D.M. 25.3.2016, pubblicato il
16.5.2016 sul sito web del Min. Lavoro.
Come è
noto, la legge di stabilità 2016
(art. 1, commi da 182 a 190 della legge n. 208/2015) da un lato, ha ripristinato
da quest’anno, rendendola strutturale, la detassazione dei premi di risultato
corrisposti ai lavoratori in virtù di accordi collettivi di secondo livello (aziendali
o territoriali) e, dall’altro lato, ha eliminato per il 2016 la decontribuzione
INPS sugli stessi premi a favore dei datori di lavoro.
La
misura del beneficio ricalca sostanzialmente quella in vigore fino al 2014,
consistendo nell’applicazione sulle somme in questione di un’imposta agevolata
al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali)
applicabile, entro il limite complessivo di 2 mila euro lordi annui per ciascun
beneficiario (in precedenza 3 mila euro), ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno
precedente un reddito imponibile annuo non superiore a 50 mila euro (in
precedenza 40 mila euro). Rispetto al passato sono stati resi più stringenti i
criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività alla base dei
premi di risultato. Tali criteri infatti, come espressamente precisato dal
decreto attuativo (pubblicato con efficacia legale sul sito web del Ministero
del Lavoro anziché sulla Gazzetta Ufficiale), devono essere previsti negli
accordi collettivi in modo tale che il raggiungimento degli incrementi di
produttività sia verificabile in modo
obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere
appositamente individuati.
Si
evidenziano gli aspetti principali della detassazione.
Somme detassabili – Sono detassabili le somme
di ammontare variabile erogate a titolo di premi di risultato, anche sotto
forma di partecipazione agli utili dell’impresa, la cui corresponsione sia legata
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Gli indici per misurare la produttività possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi
ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche
attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il
ricorso al lavoro agile, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo.
Si
precisa che sono detassabili le somme erogate dal 2016 in poi anche se riferite
a risultati aziendali relativi al 2015, purché siano rispettati tutte le
condizioni previste dalle nuove disposizioni.
Coinvolgimento dei lavoratori – Ferma restando la
soglia dei 50 mila euro di reddito imponibile annuo, il limite complessivo di 2 mila euro annui per
ciascun beneficiario assoggettabile all’imposta agevolata può essere elevato
fino a 2.500 euro se l’accordo collettivo sul premio di risultato preveda
strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori da parte dell’azienda nell’organizzazione
del lavoro finalizzati al miglioramento e all’innovazione di sistemi di
produzione (ad esempio la
costituzione di gruppi di lavoro o di strutture permanenti di consultazione e
monitoraggio degli obiettivi da perseguire).
Deposito dei contratti collettivi - Come sempre l’agevolazione
è subordinata al deposito in via telematica degli accordi collettivi alla
competente Direzione territoriale del
lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione; gli accordi devono essere
corredati da un’autodichiarazione dell’azienda di conformità dell’accordo
stesso alle disposizioni in esame, redatta secondo il modello disponibile sul
sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it); qualora le
erogazioni si riferiscano a premi di risultato relativi al 2015 il deposito dell’accordo,
se non ancora effettuato, dovrà avvenire entro il 15 giugno p.v..
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 6/2016 e 108/2014
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Responsabile di Area |
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Lc/lc |
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